Gara Percolato

Affidamento del contratto di appalto di servizi di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato prodotto negli impianti della società CSAI spa presso impianti di trattamento esterni autorizzati (cig n. 6797550bb4)

La SCADENZA per le PRESENTAZIONE OFFERTE è stata ULTERIORMENTE prorogata al  02.12.2016 – ORE 12.00 

SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO ENTRO E NON OLTRE IL 01.12.2016

Aggiornamento del 12/07/2017

Si comunica che in data 12/07/2017 l’Amministratore Delegato Arch. Luana Frassinetti, recepito l’operato della Commissione di Aggiudicazione tenutasi in pari data, così come comunicato dal RUP della gara Ing. Luca Zipoli, ha aggiudicato definitivamente la procedura in oggetto alla società Unirecuperi srl con sede in Reggio Emilia (RE), Via Meuccio Ruini, 10 per un importo complessivo di euro 8.381.129,00 di cui euro 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per l’intera durata dell’appalto fissata in due anni rinnovabile di ulteriori due.

Aggiornamento del 05/07/2017

Si comunica che in data 04/07/2017, il Consiglio di Amministrazione di CSAI spa ha deliberato la sospensione degli effetti del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Aggiornamento del 23/06/2017

Si informa che è stato pubblicato l’avviso di esito gara nel box a fianco

Aggiornamento del 03/05/2017

Si avvisa che la prossima seduta pubblica si terrà martedì 9 maggio alle ore 15 presso la sede amministrativa di CSAI Spa in via Lungarno 123 a Terranuova Bracciolini (AR).

Aggiornamento del 10/04/2017

Si informa che la seduta pubblica fissata per il giorno 11.04.2017 è rinviata per impedimenti della commissione. La data della prossima seduta verrà pubblicizzata appena possibile.

Aggiornamento del 06/04/2017

La prossima seduta pubblica si terrà MARTEDI’ 11 APRILE ALLE ORE 15:00, presso la sede di CSAI Spa, Via Lungarmo 123 – Terranuova Bracciolini (AR)

Aggiornamento del 17/01/2017

Si comunica che la prima seduta pubblica della gara in oggetto si terrà il giorno 25.01.2017 ore 15.30 presso la sede amministrativa di CSAI SPA in Terranuova Bracciolini , Via Lungarno 123.

Si comunica altresì che la Commissione di Aggiudicazione è composta da: Avv. Stefano Pasquini; Ing. Stefano Cursi; Dott. Filippo Grifoni.

Aggiornamento del 28/11/2016

Risposta quesito  28.11.2016

Domanda:

In riferimento alla gara in oggetto, con la presente siamo a richiedere un chiarimento in merito a:

1. Necessità di variare la validità temporale della Cauzione Provvisoria;

2. Motivazione alla base della 2^ proroga del 18/11/2016.

Risposta:

1. Non è necessario produrre un’appendice di polizza che adegui la sua durata ai nuovi termini derivanti dalla proroga del termine di presentazione delle offerte, tenuto conto della imminente scadenza per la rimessione delle offerte.

2. La proroga disposta da ultimo, che ha fissato al 2 dicembre p.v. il termine di presentazione delle offerte già previsto, sempre a seguito di proroga, al 18 novembre u.s., è motivata in ragione delle medesime esigenze sottese alla prima proroga disposta, ossia dal fatto che, nel dare risposta a quesiti dei concorrenti, sono stati fornite informazioni che hanno determinato significative novità nella documentazione di gara.

La seconda proroga è stata disposta poiché solo  nel rispondere ad un quesito formulato da un concorrente in data 17/11/2016, si è precisato in data 18/11/2016 che la proroga aveva l’effetto di riaprire anche i termini per l’effettuazione del sopralluogo.

Aggiornamento del 18/11/2016

AVVISO ULTERIORE PROROGA SCADENZA

I termini per la presentazione delle offerte sono nuovamente differiti al giorno 02.12.2016. Si precisa che il sopralluogo obbligatorio potrà essere effettuato  sino al giorno 01.12.2016 tenendo conto che la presente procedura è stata inviata alla pubblicazione su G.U.U.E.  in data 12.09.2016.

Aggiornamento del 14/11/2016

quesiti al 14.11.2016

Domanda:

In riferimento alla gara in oggetto si richiede se la proroga risulta posticipata anche per la visione dei luoghi, e la motivazione della proroga della gara.

Risposta:

Facendo seguito ai chiarimenti pubblicati in data 04/11/2016, quindi a ridosso del termine per la presentazione delle offerte, si è ritenuto rispondente al principio di massima partecipazione al procedimento la proroga del termine per le presentazione delle offerte, con conseguente riapertura del termini delle previste fasi prodromiche, ivi compresa quella del sopralluogo e della formulazione dei quesiti.

Aggiornamento del 8/11/2017

Avviso:

La data della prima seduta pubblica verrà comunicata sul sito aziendale dopo la scadenza del nuovo  termine per la rimessione dell’offerte.

Aggiornamento del 04/11/2016

Risposta ai quesiti del  03.112016

Domanda.1

Al punto 2.4.11 del Disciplinare si fa riferimento alla disponibilità di impianti terzi dimostrata da specifici accordi sottoscritti con essi.

1-      Rispetto a tali accordi, si chiede conferma del fatto che debbano avere carattere di esclusività rilasciata al soggetto partecipante, al fine di prevenire possibili alterazioni commerciali nelle offerte di concorrenti diversi che potessero presentare gli stessi impianti finali, nonché per evitare possibili interferenze informative prima della presentazione delle offerte tra i diversi partecipanti.

2-      Qualora fosse confermato il carattere di esclusività delle dichiarazioni di disponibilità, si chiede di chiarire se, ad avviamento del servizio da parte dell’aggiudicatario, sia vincolante l’utilizzo degli impianti inseriti in offerta, in coerenza col criterio di aggiudicazione più vantaggioso, derivante anche dagli impianti esclusivi presentati.

Risposta 1.

La disposizione del disciplinare di gara richiamata dal concorrente non richiede che gli accordi intercorrenti tra il soggetto cui è demandata l’attività di smaltimento del percolato ed il soggetto concorrente siano di natura esclusiva. Qualora gli accordi abbiano carattere esclusivo saranno comunque ritenuti validi.

Detti accordi devono avere oggetto univoco, ossia essere riferiti all’attività di smaltimento del percolato proveniente dagli impianti individuati dagli atti di gara, garantire la capacità di smaltimento prevista dagli atti di gara ed avere natura preliminare, che dovrà divenire vincolante ed irrevocabile a beneficio del concorrente nel caso di aggiudicazione della procedura a quest’ultimo.

Resta inteso che, ove il soggetto titolare dell’impianto di smaltimento sia componente di un raggruppamento e, quindi, rivesta direttamente la qualifica di concorrente, esso non possa sottoscrivere alcun accordo del tipo e natura di quelli in parola con altro concorrente terzo rispetto al raggruppamento di cui fa parte.

Domanda 2.

Ferme restando le modalità di assegnazione del punteggio previsto al sub-criterio 1-a, considerato che nella descrizione dello stesso sub-criterio, si fa riferimento a “Numero di impianti (n) …” si chiede la possibilità di indicare un numero di impianti superiore a 6 (sei), ritenendo tale limite riferito solo all’assegnazione del punteggio. A rafforzamento di tale possibilità si richiama la tabella dl sub criterio 2-b dove non è rappresentato un limite superiore nel numero di impianto su cui conferire.

Risposta 2.

È facoltà dell’offerente indicare un numero di impianti superiore a 6.

Domanda 3.

Al sub-criterio 1-b viene richiamata “Potenzialità … a disposizione …”

Si chiede conferma che tale potenzialità corrisponda agli spazi riservati da ciascun impianto a trattamento del percolato oggetto di gara e non alla capacità autorizzata, essendo interesse di CSAI la disponibilità per i propri flussi e non genericamente una capacità autorizzata che potrebbe essere in gran parte destinata a trattamenti di altri produttori e quindi indisponibile per CSAI.

In seconda istanza si chiede che venga confermato che l’attribuzione del punteggio previsto sia riferito a tutti gli impianti messi a disposizione, senza il limite massimo di 6  (sei) impianti, previsto invece al sub-criterio 1-a.

Risposta 3.

La potenzialità a cui viene fatto riferimento è unicamente quella riservata da ciascun impianto allo smaltimento del percolato proveniente dagli impianti di CSAI.
In caso di impianti terzi non di proprietà del concorrente si dovrà fare riferimento a quanto previsto dal Disciplinare di gara al punto 2.4.11.: L’Aggiudicatario del servizio, nel caso di impianti non di sua proprietà, dovrà dimostrare, fornendo copia degli accordi sottoscritti con gli impianti terzi, la disponibilità degli stessi a ricevere e trattare i flussi di rifiuti oggetto dell’appalto in ogni momento dall’avvio del contratto e fino a tutta la durata dello stesso.  In caso di impianti di proprietà del concorrente andrà presentata un’autodichiarazione relativa alla disponibilità a ricevere e trattare i flussi di rifiuti oggetto dell’appalto in ogni momento dall’avvio del contratto e fino a tutta la durata dello stesso.

A chiarimento della documentazione di gara si specifica che la dicitura della terza colonna dell’ultima tabella a pag. 3 dell’Allegato 6 – fac simile di Offerta Tecnica sia da intendersi quale “Potenzialità a disposizione” come attestata nella documentazione di cui ai paragrafi precedenti.

In riferimento alla seconda istanza, a differenza di quanto previsto al sub-criterio 1-a, non sono previsti limiti agli impianti nella valutazione della capacità di smaltimento: sarà valutata la potenzialità complessivamente messa a disposizione dal concorrente.

Domanda.4

Si chiede di esplicitare le modalità di individuazione della percentuale da indicare nella tabella del sub-criterio 2-b.

Risposta 4.

Nella terza colonna della prima tabella a pag. 3 dell’Allegato 6 – fac simile di Offerta Tecnica la dicitura “Percentuale quantità smaltita nell’impianto (t) – Bi” riporta un errore materiale e la dicitura corretta è “Percentuale quantità smaltita nell’impianto (%) – Bi”. La percentuale da indicare riguarda la quota di percolato che la ditta si impegna ad avviare a ciascuno degli impianti di destinazione finale.

Aggiornamento del 04/11/2016

La data di scadenza per la rimessione dell’offerta è prorogata  al giorno 18/11/2016 ore 12.00

Aggiornamento del 03/11/2016

Quesito del 28.10.2016

 

Domanda:

con riferimento alla gara in oggetto sono a porre il seguente quesito:

“ tenuto conto che il disciplinare di gara prevede a pag 24 che il DGEU sia firmato da tutti i proggetti di cui all’art 80 c 3 DLgs 50/2016 e che sul punto l’ANAC e la giurisprudenza amministrativa hanno più volte chiarito che il legale rappresentante può rendere le dichiarazioni relativi ai requisiti generali anche per i terzi assumendosene la responsabilità con una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445 /2000, si chiede se sia possibile evadere tale incombente mediante rilascio di una autodichiarazione a firma del legale rappresentante con la quale assumendosene la responsabilità si dichiara l’assenza dei motivi di esclusione per tutti i soggetti di cui all’art 80 co 3 citato e non solo per i cessati”.

Riporto ad adiuvandum uno stralcio del PARERE ANAC n. 200 del 20.11.2013 reso sul punto con parere n. 192 del 21.11.2012, l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici ha affermato che

“…secondo i principi generali in tema di rappresentanza, anche una dichiarazione di scienza può essere resa a mezzo di rappresentante. Perciò, anche nelle pubbliche gare, le dichiarazioni relative all’assenza di condanne penali sono normalmente rese non nell’interesse del solo soggetto che sottoscrive l’offerta, bensì nell’interesse dell’impresa concorrente, sicché è ben possibile che l’amministratore che sottoscrive gli atti di gara renda le dichiarazioni anche in vece degli altri amministratori coinvolti, purché nominativamente indicati, osservando le prescrizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000” (in giurisprudenza, tra molte: TAR Puglia, Bari, sez. I, 15 novembre 2011 n. 1712; Cons. Stato, sez. V, 15 ottobre 2010 n. 7524).

 

Risposta:

Si conferma, nei sensi e nei limiti di cui al parere ANAC n. 200 del 2013, che il legale rappresentante della società concorrente singola o raggruppata può rendere dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa a stati, fatti o qualità riferite tanto ai soggetti cessati dalla carica quanto agli altri soggetti individuati dall’art. 80 del Codice

Aggiornamento del 20/10/2016

Quesito del 17.10.2016

Domanda: Volendo partecipare alla procedura in oggetto come consorzio stabile, si chiede se sia possibile partecipare con la propria iscrizione nazionale all’Albo Gestori Ambientali Cat. 8 classe C indicando come consorziato esecutore dei servizi con iscrizione all’Albo Gestori Ambientali Cat. 8 classe B?

Risposta: Per fornire risposta al sopra riportato quesito, deve richiamarsi il contenuto dell’art. 47 del Codice, secondo cui, se il Consorzio stabile è costituito da più di cinque anni, esso partecipa alle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici con i propri requisiti e potendo utilizzare i requisiti delle imprese consorziate solo per ciò che riguarda le attrezzature, i mezzi d’opera e l’organico medio annuo. Conseguentemente, l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, per la categoria 8, classe B, è requisito richiesto dagli atti della presente procedura al concorrente, quindi al consorzio stabile medesimo, senza la possibilità che esso possa ricorrere, per dimostrarne il possesso, all’iscrizione al medesimo Albo dell’impresa consorziata, indipendentemente dall’indicazione di essa quale esecutrice del servizio. Pertanto, se il Consorzio stabile non è iscritto all’Albo in questione per la categoria 8, classe B, non potrà concorrere alla procedura in questione, neppure tramite il ricorso all’istituto dell’avvalimento, non ammesso ai sensi dell’art. 89 comma 10 del Codice “per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali”. Se invece il consorzio ha meno di cinque anni di costituzione, si ricade nell’ipotesi eccezionale per cui i requisiti delle consorziate si assommano in capo al consorzio stesso, a condizione che il consorzio indichi quale esecutore del servizio la consorziata dotata dell’iscrizione all’albo gestori nella classe richiesta e, per il requisito in questione, dichiari di concorrere per conto della stessa, in quanto l’iscrizione all’albo è considerata requisito di natura soggettiva

Aggiornamento del 19/10/2016

QUESITO DEL 29.09.2016

Domanda: In merito alla gara in oggetto indicata, con la presente siamo a porre i seguenti quesiti:

1- al punto 2.4.5 del disciplinare di gara viene richiesto che gli impianti di smaltimento siano in possesso della certificazione di qualità UNI ISO 9001 e 14001
Vorremmo sapere se gli impianti di smaltimento in possesso di certificazione EMAS e ISO 14001 possono partecipare, essendo la EMAS superiore sia alla 9001 e alla 14001.

2- al punto 2.4.6 del disciplinare di gara viene richiesto che gli impianti di smaltimento siano in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) o Autorizzazione Ordinaria.
Vorremmo sapere se gli impianti di smaltimento consortili adibiti al trattamento di acque reflue urbane ed industriali non soggetti ad A.I.A. che ricevono i reflui in base ad una autorizzazione allo scarico sono ammessi a partecipare alla gara.

Risposta:1.La certificazione ISO 9001 attesta la conformità alla norma del Sistema di gestione aziendale per la Qualità, finalizzato al soddisfacimento delle esigenze dei Clienti. La registrazione EMAS è un riconoscimento che non presuppone e non ricomprende la certificazione ISO 9001, quindi non la sostituisce. Invece, la certificazione EMAS è un sistema che assume quale presupposto il possesso degli standards di cui alla certificazione ISO 14001. Quindi, non sarà ammessa un’offerta che rechi la sola certificazione EMAS per soddisfare il requisito speciale richiesto dal disciplinare di gara e interessato dal quesito, mentre sarà ammessa un’offerta che rechi sia la certificazione EMAS che la certificazione ISO 9001.

2. Alla luce della vigente normativa e della costante giurisprudenza, rileva la differenza tra refluo domestico e industriale, da una parte, e rifiuto liquido, dall’altra. Il percolato raccolto dall’impianto della discarica, da questo estratto e movimentato presso un impianto di smaltimento, è da classificarsi quale rifiuto liquido. Pertanto, non può essere destinato ad un impianto autorizzato per il trattamento dei reflui domestici e/o industriali.”

Aggiornamento del 06/07/2017

Si comunica che la seduta pubblica per l’esplicitazione degli esiti del subprocedimento di verifica dell’anomalia, la lettura della graduatoria nonché la proposta di aggiudicazione provvisoria al primo classificato è stata fissata per il giorno 12 luglio 2017 alle ore 13:00 presso la sede amministrativa di CSAI Spa in via Lungarno 123, Terranuova Bracciolini (AR)